Art. 8.

      1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

          a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

          b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore catalogato;

          c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

          d) dell'arco;

          e) del falco».

      2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 è abrogato.